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Cifre e fatti

La riforma della LPP prevede un adeguamento della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 1982. Questa riforma è attesa da molto tempo, perché sono passati già più di due decenni dall’ultima revisione. La riforma LPP permetterà di adattare il secondo pilastro alle mutate condizioni di vita e ai bisogni sociali ed economici attuali. In questo modo il sistema previdenziale dei tre pilastri viene garantito anche per il futuro.

La riforma LPP ha quattro obiettivi principali:

1. Ridurre l’eccessivo fardello economico che pesa sulle persone attive
2. Colmare le lacune nella rendita pensionistica per per le persone con redditi bassi e che lavorano a tempo parziale
3. Rafforzare l’attrattiva sul mercato del lavoro delle persone 50+
4. Garantire la stabilità del sistema previdenziale dei 3 pilastri

Panoramica dei principali elementi della revisione LPP

Soglia di entrata (art. 2, cpv. 1)

Finora: 22’050 franchi di salario annuo
Nuovo: 19’845 franchi di salario annuo (in caso di più lavori, i redditi vengono sommati)
I salari più bassi vengono assicurati meglio nel secondo pilastro.

Deduzione di coordinamento (art. 8, cpv. 1)

Finora: deduzione fissa pari a 25’725 franchi sul salario annuale corrispondente
Nuovo: 20% del salario AVS (in caso di più lavori, i redditi vengono sommati)
I salari più bassi vengono assicurati meglio nel secondo pilastro.

Accrediti di vecchiaia (art. 16)

Finora:
25 – 34 anni: 7%
35 – 44 anni: 10%
45 – 54 anni: 15%
55 – 65 Janni: 18%

Nuovo:
25 – 44 anni: 9%
45 – 65 anni: 14%

Le aliquote determinanti per gli accrediti di vecchiaia vengono semplificate. Questo permette in particolare di ridurre gli accrediti delle persone più anziane e migliorare la loro attrattiva sul mercato del lavoro.

Tasso di conversione (art. 14, cpv. 2, 2bis e 3)

Finora: 6.8 %
Nuovo: 6.0 %

Il tasso di conversione viene adeguato alla speranza di vita attuale. La ridistribuzione dalle persone attive alle persone in pensione, un’anomalia del sistema, viene eliminata.

Misure di compensazione per la generazione di transizione (art. 47b – art. 47i, disposizioni transitorie)

La generazione di transizione (fino 15 anni entro l’età ordinaria di pensionamento) ricevono un supplemento sulla rendita. Per i primi 15 anni il supplemento sulla rendita sarà di 200/150/100 franchi al mese in base all’avere di vecchiaia. Il supplemento massimo viene percepito con un capitale vecchiaia fino a 220’500 franchi. Per capitali fino a 441’000 franchi il supplemento sulla rendita diminuisce progressivamente.

Inizio del risparmio (art. 7, cpv. 1)

A partire dai 25 anni di età (nessun cambiamento rispetto alla legge in vigore).

Rendite LPP esistenti e versamento del capitale

Le rendite di vecchiaia attuali e le persone che riscuotono l’avere di vecchiaia sottoforma di capitale non sono interessate dalla riforma.

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